Perchè la verifica - Organismo abilitato per le verifiche periodiche obbligatorie di legge

Società Verifiche Periodiche Impianti Srl
Organismo di Ispezione UNI EN 17020 Tipo A
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Perchè la verifica

Ascensori e montacarichi DPR 162/99

Per ridurre al minimo il rischio ed essere conformi ai regolamenti.

Secondo il DPR 162/99, il “proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante” sono tenuti a far effettuare regolare manutenzione degli ascensori nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica.

Inoltre il DPR 214/10 ha esteso tale obbligo anche alle piattaforme elevatrici e ai montascale.

■ Verifiche periodiche di ascensori e montacarichi ai sensi dell’Articolo 13 del DPR 162/99.

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche

■ Verifiche straordinarie di ascensori e montacarichi ai sensi dell’Articolo 14 del DPR 162/99

- le operazioni di verifica straordinaria avvengono a seguito di: esito negativo della verifica periodica precedente e conseguente rimozione delle cause che l’hanno determinata;

- incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;

- modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, come riportato all’articolo 2, comma 1 lettera m) del DPR 162/99 (come modificato dal PR 214/10).

Per la successiva messa in servizio dell’ascensore è necessario che la verifica straordinaria abbia dato esito positivo.


Le principali fasi di svolgimento delle Verifiche sono:

Analisi documentale su: libretto omologazione impianto, schemi elettrici e oleodinamici, disegni meccanici d’assieme, documentazione di conformità accessori.

Verifiche ispettive: Verifica sullo stato di manutenzione degli impianti, Verifiche funzionali sulle sicurezze, Verifica sull’applicazione della Normativa


Le disposizioni del DPR 162/99 (come modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010) si applicano a tutti gli ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale, con corsa non inferiore a 2 m come definiti nel citato DPR, con le seguenti esclusioni:
ascensori da cantiere
impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone
ascensori specificatamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico
ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro
ascensori al servizio di pozzi miniera
elevatori di scenotecnica
ascensori installati in mezzi di trasporto
treni a cremagliera
scale mobili e i marciapiedi mobili

Le verifiche straordinarie sono necessarie a seguito di:
esito negativo della verifica periodica precedente e conseguente rimozione delle cause che l’hanno determinata;
incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;
modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, come riportato all’articolo 2, comma 1 lettera d) del DPR 162/99;
per la successiva messa in servizio dell’ascensore è necessario che la verifica straordinaria abbia dato esito positivo
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